Art. 24.
(Diritti di sicurezza sociale).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per malattia e infortunio, per maternità e paternità e per assegni al nucleo familiare.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno inoltre diritto di aderire alle forme di previdenza complementare, in regime di contribuzione definita, istituite ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, anche unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori subordinati.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro.

 

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